Il 15 dicembre è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 9/11/15 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 30 novembre 2015), che definisce in modo più chiaro le condizioni di prescrizione e preparazione della Cannabis.
La prima novità che ci presenta il decreto è il riconoscimento come forme di assunzione solo per il decotto o la vaporizzazione, non essendovi studi specifici e/o metodi validati per l’estrazione della cannabis in altro solvente (vedi l’olio).
O meglio, si potrebbero utilizzare anche altro solventi per l’estrazione, ma con la limitazione di provvedere ad una titolazione dei principi attivi mediante cromatografia liquida o gassosa accoppiata a spettrometria di massa. Quest’ultima doverosa precisazione, limita grandemente la possibilità di prescrizione e di realizzazione dell’estrazione in olio della Cannabis, poiché il metodo analitico richiede strumenti di analisi da laboratorio di cui la farmacia (normalmente) non dispone.
La seconda novità è la ricetta: in ottemperanza all’articolo 5 della legge 94/98 (“legge Di Bella”), oltre a riportare un codice alfanumerico al posto del nome e cognome del paziente (per garantire la privacy), la stessa dovrà essere integrata con età, sesso e posologia della cannabis.
Infine, vengono definiti i campi di applicazione che, seppur mancando di studi conclusivi, sono stati identificati in: analgesia (spasticità e dolore cronico), antiemetico (in pazienti in cura con chemioterapici), stimolo dell’appetito, effetto ipotensivo nel glaucoma e riduzione dei movimenti involontari nella sintrome Gilles de la Tourette.
(Tratto da SIFAP)
22/12/2015 Luca G